REGOLAMENTO REVISORI DEI CONTI

REGOLAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI

Approvato a Reggio Emilia il 20 dicembre 2015

Articolo 1

L’Assemblea dei soci può eleggere, se lo ritiene necessario, un Revisore dei conti o diversamente un collegio di Revisori dei conti. Il collegio può essere composto da un massimo di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non tesserati, che non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari in ambito federale. La carica di Revisore ha durata triennale e può essere rinnovata. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di componente del C.D.F. o di altra carica elettiva federale.

Articolo 2

Sono compiti del Revisore/i dei conti:

a) L’esame dei bilanci consuntivi

b) La verifica della documentazione portata a giustificazione delle entrate/uscite

c) La relazione annuale davanti all’Assemblea sullo stato delle finanze federali.

Articolo 3

L’Assemblea elegge il revisore/i dei conti scegliendo tra i candidati presentati entro i termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea elettiva. L’Assemblea si esprime con voto segreto e il/i revisore/i dei conti viene/vengono eletto/i con sistema diretto. Nel caso vi siano 4 o più candidati entreranno a far parte del collegio i tre che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora i candidati siano meno di 3 viene eletto quello che ottiene il maggior numero di voti.

Articolo 4

La carica di Revisore dei conti decade:

a) alla fine del mandato triennale

b) per dimissioni volontarie

c) per indegnità deliberata dall’Assemblea

E’ facoltà del Consiglio Direttivo proporre all’Assemblea l’elezione dei Revisori dei conti eventualmente vacanti anche prima della scadenza triennale del Collegio.

Il segretario Il Presidente

Tortora Sonia Da Giau Giuseppe